IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  3 novembre 1989
(Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - 22 novembre 1989, n. 273),
come  modificato  dal  successivo  decreto  13  maggio 1993 (Gazzetta
Ufficiale - serie generale - 12 giugno 1993, n. 136), che determina i
criteri  per la fruizione di prestazioni sanitarie in forma indiretta
presso  centri  di  altissima specializzazione all'estero, qualora le
prestazioni  di  diagnosi,  cura  e riabilitazione non possano essere
erogate adeguatamente o tempestivamente dalle strutture sanitarie del
Servizio sanitario nazionale;
   Visto  l'art.  11  della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, che - nel
caso  dei  soggetti portatori di handicap cui siano state concesse le
deroghe  previste  dall'art.  7  del  citato  decreto  ministeriale 3
novembre  1989  -  ammette  il  rimborso  delle  spese  di  soggiorno
dell'assistito  e  del  suo  accompagnatore,  in alberghi o strutture
collegate  con  il  centro di altissima specializzazione ove si siano
recati,  sulla base di criteri fissati con apposito atto di indirizzo
e  coordinamento  nel  quale  sono disciplinate anche le modalita' di
corresponsione di acconti alle famiglie;
   Visti  gli  articoli 6 e 7 del citato decreto 3 novembre 1989, che
stabiliscono  i limiti del rimborso della spesa sanitaria sostenuta e
prevedono  l'erogazione  di un ulteriore concorso alla spesa, qualora
le  spese  a  carico  dell'assistito siano particolarmente elevate in
relazione al reddito complessivo del suo nucleo familiare;
   Visto  l'art.  2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni;
   Visto  l'art.  8, commi 1 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni;
   Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
   Visti il regolamento CEE del 14 giugno 1971, n. 1408, e successive
modificazioni  ed  integrazioni con particolare riguardo all'art. 22,
paragrafo   1,   lettera   c),  punto  i),  in  cui  e'  previsto  il
trasferimento  per cura in uno Stato membro dell'Unione europea, e le
analoghe  disposizioni  previste  dai vigenti accordi internazionali,
che  disciplinano l'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime di
reciprocita';
   Visti  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998
(Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - 10 dicembre 1998, n. 288,
supplemento  ordinario),  recante  "Approvazione  del Piano sanitario
nazionale  per  il  triennio  1998-2000", con particolare riguardo al
quinto   obiettivo  nella  parte  inerente  alla  riabilitazione  dei
disabili,  e  le  "linee-guida  del  Ministro  della  sanita'  per le
attivita'  di  riabilitazione", di cui al provvedimento 7 maggio 1998
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province autonome di Trento e Bolzano (Gazzetta Ufficiale - serie
generale - 30 maggio 1998, n. 124);
   Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, relativo alla
"Ridefinizione   del   sistema   di  partecipazione  al  costo  delle
prestazioni  sanitarie e del regime delle esenzioni", con particolare
riguardo  all'art.  5, ove e' previsto il diritto all'esenzione dalla
partecipazione  ai costi delle prestazioni in relazione a particolari
condizioni  di  malattia,  tenendo  conto della gravita' clinica, del
grado  di invalidita' conseguente e dell'onere economico del relativo
trattamento;
   Considerate  le  nuove attribuzioni delle regioni e delle province
autonome  e le conseguenti innovazioni procedurali, determinate dalle
modifiche apportate all'art. 7 del citato decreto 3 novembre 1989 dal
gia'   richiamato  decreto  13  maggio  1993,  per  quanto  concerne,
rispettivamente,   il   ricovero   in   centri  esteri  di  altissima
specializzazione  in  regime  di assistenza sanitaria indiretta ed il
ricovero  presso strutture sanitarie comunitarie e di altri Paesi con
i quali vigono, in materia, accordi bilaterali;
   Considerata  l'esigenza,  altresi',  ai  sensi del citato art. 11,
comma  2, della legge n. 104 del 1992, di definire anche le modalita'
della corresponsione di acconti agli assistiti portatori di handicap,
in  deroga  a quanto previsto dall'art. 6, commi 13 e 14, del decreto
ministeriale 3 novembre 1989;
   Ritenuta  la  necessita'  di  determinare,  ai sensi dell'art. 11,
comma 2, della legge n. 104 del 1992, i criteri in base ai quali deve
provvedersi  al  rimborso  delle  spese  di  soggiorno collegate alle
prestazioni   di   altissima   specializzazione   fruite  all'estero,
debitamente  autorizzate  a norma del decreto ministeriale 3 novembre
1989,   indicando   altresi'   le   specifiche   modalita'   per   la
corresponsione,  a  favore  dei  soggetti  portatori  di handicap, di
acconti  sul prevedibile rimborso loro spettante ai sensi dell'art. 6
dello stesso decreto ministeriale;
   Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome in data 12 ottobre 2000;
   Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 novembre 2000;
   Sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita', di concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la solidarieta' sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
         Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento
   1. E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento, che
sara' trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.