IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - 22 novembre 1989, n. 273), come modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - 12 giugno 1993, n. 136), che determina i criteri per la fruizione di prestazioni sanitarie in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero, qualora le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione non possano essere erogate adeguatamente o tempestivamente dalle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che - nel caso dei soggetti portatori di handicap cui siano state concesse le deroghe previste dall'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 novembre 1989 - ammette il rimborso delle spese di soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore, in alberghi o strutture collegate con il centro di altissima specializzazione ove si siano recati, sulla base di criteri fissati con apposito atto di indirizzo e coordinamento nel quale sono disciplinate anche le modalita' di corresponsione di acconti alle famiglie; Visti gli articoli 6 e 7 del citato decreto 3 novembre 1989, che stabiliscono i limiti del rimborso della spesa sanitaria sostenuta e prevedono l'erogazione di un ulteriore concorso alla spesa, qualora le spese a carico dell'assistito siano particolarmente elevate in relazione al reddito complessivo del suo nucleo familiare; Visto l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto l'art. 8, commi 1 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visti il regolamento CEE del 14 giugno 1971, n. 1408, e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo all'art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), in cui e' previsto il trasferimento per cura in uno Stato membro dell'Unione europea, e le analoghe disposizioni previste dai vigenti accordi internazionali, che disciplinano l'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime di reciprocita'; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - 10 dicembre 1998, n. 288, supplemento ordinario), recante "Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000", con particolare riguardo al quinto obiettivo nella parte inerente alla riabilitazione dei disabili, e le "linee-guida del Ministro della sanita' per le attivita' di riabilitazione", di cui al provvedimento 7 maggio 1998 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Gazzetta Ufficiale - serie generale - 30 maggio 1998, n. 124); Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, relativo alla "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni", con particolare riguardo all'art. 5, ove e' previsto il diritto all'esenzione dalla partecipazione ai costi delle prestazioni in relazione a particolari condizioni di malattia, tenendo conto della gravita' clinica, del grado di invalidita' conseguente e dell'onere economico del relativo trattamento; Considerate le nuove attribuzioni delle regioni e delle province autonome e le conseguenti innovazioni procedurali, determinate dalle modifiche apportate all'art. 7 del citato decreto 3 novembre 1989 dal gia' richiamato decreto 13 maggio 1993, per quanto concerne, rispettivamente, il ricovero in centri esteri di altissima specializzazione in regime di assistenza sanitaria indiretta ed il ricovero presso strutture sanitarie comunitarie e di altri Paesi con i quali vigono, in materia, accordi bilaterali; Considerata l'esigenza, altresi', ai sensi del citato art. 11, comma 2, della legge n. 104 del 1992, di definire anche le modalita' della corresponsione di acconti agli assistiti portatori di handicap, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, commi 13 e 14, del decreto ministeriale 3 novembre 1989; Ritenuta la necessita' di determinare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 104 del 1992, i criteri in base ai quali deve provvedersi al rimborso delle spese di soggiorno collegate alle prestazioni di altissima specializzazione fruite all'estero, debitamente autorizzate a norma del decreto ministeriale 3 novembre 1989, indicando altresi' le specifiche modalita' per la corresponsione, a favore dei soggetti portatori di handicap, di acconti sul prevedibile rimborso loro spettante ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto ministeriale; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 12 ottobre 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 novembre 2000; Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la solidarieta' sociale; Decreta: Art. 1. Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento 1. E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento, che sara' trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.